Le menzioni legali e la protezione dei dati online rientrano in due quadri giuridici distinti, spesso confusi dagli editori di siti. La legge per la fiducia nell’economia digitale (LCEN) del 21 giugno 2004 impone a ogni sito internet professionale di visualizzare informazioni identificative. Il RGPD, invece, regola la raccolta e il trattamento dei dati personali degli utenti.
Questi due obblighi si sovrappongono su una stessa pagina web, ma le loro esigenze, le sanzioni e le loro recenti evoluzioni meritano di essere esaminate separatamente.
Controllo dei banner cookie: cosa sanziona la CNIL dal 2025
Il tema delle menzioni legali sembra stabilizzato dalla LCEN. Quello dei cookie, invece, è oggetto di un inasprimento concreto. La CNIL ha rafforzato il suo controllo sui banner cookie nel 2025, mirato ai siti che depositavano tracciatori soggetti al consenso prima di qualsiasi azione dell’utente.
Il principio centrale si riassume in una frase: rifiutare deve essere semplice quanto accettare. Un pulsante “Accetta tutto” con un clic obbliga il sito a offrire un pulsante di rifiuto equivalente. Rimandare l’utente a uno schermo di personalizzazione complesso per rifiutare può costituire una violazione dell’articolo 82 della legge Informatica e Libertà.
La CNIL ha emesso più di una ventina di nuove sanzioni ai sensi della procedura semplificata su questo tema. Queste decisioni non riguardano solo i grandi gruppi. Siti di dimensioni modeste sono stati sanzionati per banner non conformi, il che dimostra che il rischio riguarda anche le piccole strutture.
Per gli editori che cercano di verificare la conformità della loro pagina normativa, è possibile scoprire le menzioni di Racing Fans come esempio di presentazione strutturata, prima di confrontare con le raccomandazioni della CNIL.

Menzioni legali obbligatorie: il fondamento giuridico e il rischio penale
L’assenza di menzioni legali non è una semplice negligenza amministrativa. La mancanza di menzioni legali costituisce un reato penale previsto dalla LCEN. Le sanzioni possono arrivare fino a un anno di reclusione e a una multa significativa per le persone fisiche.
Le informazioni richieste variano a seconda dello stato dell’editore. Un imprenditore individuale deve indicare il proprio nome, cognome, indirizzo, numero di registrazione al RCS, contatti (email e telefono), numero di identificazione IVA e i contatti dell’hosting del sito.
- L’identità completa dell’editore, compresa la dicitura “imprenditore individuale” o le iniziali EI per i micro-imprenditori
- I contatti dell’hosting del sito: nome o denominazione sociale, indirizzo e numero di telefono
- Per le attività regolamentate (farmacia, somministrazione di bevande), il nome e l’indirizzo dell’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione
- Il numero di identificazione IVA intracomunitaria quando l’azienda è soggetta ad essa
Queste menzioni devono rimanere facilmente accessibili da qualsiasi pagina del sito. Un link nel piè di pagina è sufficiente, a condizione che sia visibile e funzionante. La giurisprudenza ha confermato che menzioni incomplete o volutamente errate espongono l’editore alle stesse sanzioni della loro totale assenza.
RGPD e dati personali: la responsabilità non si ferma al tuo modulo
Il RGPD impone ai siti che raccolgono dati personali di informare gli utenti su diversi punti: la finalità del trattamento, la sua base giuridica, i destinatari dei dati e i diritti delle persone interessate (accesso, rettifica, cancellazione).
Un punto spesso sottovalutato riguarda i file di prospezione trasmessi da partner. L’azienda che utilizza dati acquistati rimane responsabile della loro conformità. La CNIL ricorda che le aziende devono verificare le condizioni di raccolta dei file trasmessi da broker o organizzatori di concorsi, in particolare l’esistenza di un consenso valido e la fornitura di informazioni chiare alle persone.
Questa verifica preliminare è raramente effettuata. Acquistare un file di indirizzi email “opt-in” non è sufficiente se il consenso iniziale non copriva esplicitamente l’uso previsto. La CNIL ha avviato una consultazione sulla prova del consenso nel contesto del marketing, segno che questo tema sarà oggetto di chiarimenti normativi nei prossimi mesi.
Modulo di contatto e newsletter
Un sito vetrina con un semplice modulo di contatto raccoglie già dati personali. La CNIL raccomanda di prevedere “menzioni CNIL” in fondo a ogni modulo, un mezzo di contatto per esercitare i propri diritti per via elettronica e menzioni legali che identificano l’editore.
L’iscrizione a una newsletter non deve condizionare l’accesso al contenuto del sito. Questo principio, derivante dal concetto di protezione dei dati fin dalla progettazione, è spesso ignorato dai siti che impongono una registrazione per consultare un articolo o scaricare un documento.

Accessibilità digitale: un obbligo distinto che si aggiunge da giugno 2025
La Direttiva Europea sull’Accessibilità si applica dal 28 giugno 2025 a determinati servizi commerciali destinati ai consumatori. Questo obbligo non sostituisce né le menzioni legali né il RGPD: si aggiunge.
I siti di commercio elettronico, i servizi bancari digitali e altre categorie di servizi devono ora rispettare norme di accessibilità specifiche. I feedback sul campo divergono riguardo al livello di conformità realmente raggiunto dalle aziende interessate, tanto più che le modalità di controllo variano a seconda dei paesi membri.
Per un editore di sito, ciò significa gestire contemporaneamente tre strati normativi: le menzioni legali LCEN, la conformità al RGPD (politica sulla privacy, banner cookie, registro dei trattamenti) e, per alcuni settori, i requisiti di accessibilità digitale derivanti dal diritto europeo.
La sovrapposizione di questi obblighi crea un onere di conformità che supera la semplice redazione di una pagina “menzioni legali”. Ogni strato ha i propri testi di riferimento, le proprie autorità di controllo e le proprie sanzioni. Un sito può essere perfettamente conforme alle sue menzioni legali pur violando il RGPD con un banner cookie mal configurato, o ignorando i suoi nuovi obblighi di accessibilità.



